Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».
Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.