Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11»