Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)».