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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.109. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2020  [ apri ]
2.109.
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

   «Art. 28. – (Esame prioritario)1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
   2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

   a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

   b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

   c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis».