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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.219. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/11/2020  [ apri ]
1.219.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.