Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione e uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)
1. All'articolo 80, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;
b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione.