Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)
1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-quater dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
e-bis) al personale italiano distaccato o assunto presso le Organizzazioni internazionalmente riconosciute;
e-ter) ai familiari di connazionale iscritto all'AIRE sino al secondo grado di parentela.