Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)
1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «o aperto al pubblico» sono inserite le seguenti: «o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione».
2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: «o aperto al pubblico» sono inserite le seguenti: «o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione.»