Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo comma, dopo le parole: «di manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: «ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari»;
- alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari.»