Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale, in materia di delitti contro la vita)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;
b) all'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;
c) all'articolo 584, le parole «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».