Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 583-quinquies.
(Percosse o lesioni personali al personale in servizio nelle strutture penitenziarie)
1. Nei casi previsti dagli articoli 581 e 582, la pena e aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi contro il personale in servizio nelle strutture penitenziarie, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».