Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Segnalazione del questore al procuratore della Repubblica sul rischio di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)
1. Il procuratore della Repubblica, a seguito della segnalazione trasmessa dal questore, sulla base delle risultanze investigative acquisite, circa la possibilità che nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico si verifichino turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la presenza di magistrati del pubblico ministero in prossimità dei luoghi di svolgimento della manifestazione.