Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Introduzione dell'articolo 419-bis del codice penale, in materia di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)
1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 419-bis. – (Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico) – Chiunque, nell'occasione di una manifestazione che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è della reclusione da quattro a otto anni se il fatto è commesso:
1. con minaccia o violenza alla persona;
2. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, o su una delle cose indicate nel numero 7 del primo comma dell'articolo 625;
3. su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».