stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.020. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
7.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, in materia di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

  1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

   1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso non appena l'Amministrazione abbia conoscenza dell'iscrizione dell'appartenente nel registro degli indagati.
   2. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato».