Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 368 del codice penale, in materia di reato di calunnia)
1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, anche con modalità diverse dalla denuncia, querela, richiesta o istanza e anche se in forma anonima o sotto falso nome, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sia innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a se, anni qualora condotta risulti astrattamente idonea a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria sul fatto denunciato.»