Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)
1. All'articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «non sono attribuite alla competenza di altro giudice» sono inserite le seguenti: «e delle controversie di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
All'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile»;
b) al comma 9 sono soppresse le parole: «Il procedimento è trattato in camera di consiglio.»;
c) al comma 13 le parole: «Il Tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».