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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni straniere in Italia)

  1. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni.
  2. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.
  3. La dichiarazione di presenza di cui al comma precedente viene presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno con proprio decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  4. Alla dichiarazione di presenza di cui al comma 2 si applica il contributo previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.