Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni contro l'immigrazione clandestina)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito con il seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da 3 e 6 anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque promuove, organizza, propaganda, pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci o informazioni relativi a viaggi, trasporti o servizi diretti a procurare illegalmente l'ingresso di una o più persone nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente».