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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
6.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».
  2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto a indennità o emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
  4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate mediante regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Il Ministero della giustizia comunica al Garante nazionale, anche tramite posta elettronica certificata, le circolari che riguardano i diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i compiti istituzionali affidati al medesimo personale. Il Garante nazionale può trasmettere i propri rilievi sul rispetto delle disposizioni di legge vigenti nelle materie di cui al primo periodo.
  6. Il Garante nazionale può essere convocato in audizione dalle Commissioni parlamentari competenti per materia per rappresentare quanto è di sua conoscenza.
  7. Il Garante nazionale assolve le seguenti funzioni:

   a) vigila sulle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria affinché le prestazioni lavorative siano rese in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

   b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e ogni altra sede dove opera il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

   c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

   d) può sentire i detenuti per i fatti legati a contestazioni nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

   e) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

   f) riceve i reclami presentati dal personale del Corpo di polizia penitenziaria attinenti alle condizioni di lavoro e di servizio;

   g) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami presentati. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

   h) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

  8. il Garante nazionale, nell'assolvimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da garanti regionali nel limite massimo di uno per regione. I garanti regionali sono nominati dal Garante nazionale.
  9. Il Ministro della giustizia, adotta, con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.