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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.018. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
5.018.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – Procedura d'infrazione 2019/2100)

  1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
   1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.».

  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

   b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

  4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,».
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.