Al comma 5, capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda».