Al comma 5, comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La mancata richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, da parte di cittadini in possesso di altra cittadinanza, nati e residenti dalla nascita all'estero, viene intesa come rinuncia alla stessa e implica un'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
1-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile di cui al comma 1-bis, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda».