Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.