Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla precedente lettera b) avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 7, ed in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.