Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei residenti nel Comune presso il quale è presente una delle strutture di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, al Sindaco è garantito l'accesso presso quest'ultime, nonché l'accesso alle informazioni necessarie a definire le condizioni dei richiedenti e lo stato dei luoghi».