Al comma 5, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo dodici mesi dalla presentazione della domanda, al decorrere dei quali in mancanza di un provvedimento rigetto da parte del Ministero dell'interno, la cittadinanza italiana deve intendersi concessa all'interessato».