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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.09. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
4.09.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Destinazione fondi FAMI e quote di rimpatrio)

  1. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata, nella misura del 60 per cento per l'anno 2021, del 70 per cento per l'anno 2022, dell'80 per cento per l'anno 2023, alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 40 per cento per l'anno 2020, 30 per cento per l'anno 2021, 20 per cento per l'anno 2022, alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
  2. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.