Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, h. 91)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».