Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. Perde la cittadinanza italiana chi, nato e residente all'estero, e in possesso di altra cittadinanza, non abbia richiesto in vita il riconoscimento della stessa».