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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
4.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1991, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo la parola: «cittadini», sono aggiunte le seguenti: «, se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: «cittadinanza», sono aggiunte le seguenti: «, se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero»;

   c) all'articolo 4, comma 1:

    1) le parole: «sono stati» sono sostituite dalle seguenti: «sono o sono stati»;

    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere una conoscenza della lingua italiana conforme all'articolo 9.1;

   b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza»;

   d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «sono stati» sono sostituite dalle seguenti: «sono o sono stati»;

   e) all'articolo 9.1, comma 1, le parole: «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «e l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), sono subordinati».