stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
4.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

  1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone 1 estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
  2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
  3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
  4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
  6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.