Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Implementazione dei Centri di permanenza per i rimpatri)
1. Al fine di assicurare la tempestività delle procedure di prima accoglienza, all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «tra quelli individuati o costituiti» sono aggiunte le seguenti: «almeno uno per ogni regione».