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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
4.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente: «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie».
  2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali».