Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 è sostituito con il seguente:
«Art. 13. – (Revoca delle condizioni di accoglienza) – 1. La revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto avviene per i seguenti motivi:
a) per allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11;
b) per aver riportato una condanna non definitiva;
c) per il mancato rispetto delle regole stabilite nelle strutture di accoglienza».