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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.131. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
3.131.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

  1.3-bis) In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi.

ident. 3.129.3.130.