Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario; in tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione e del Garante nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale.