Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».