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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.99. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
2.99.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 comma 2, le parole: «frontiera e la questura» sono sostituite dalle parole: «frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane»;

   b) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata, a pena di nullità della richiesta:

   a) per i richiedenti aventi nazionalità di Paesi e territori esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia per soggiorni della durata massima di 90 giorni, personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero;

   b) per i richiedenti di qualsiasi nazionalità già presenti regolarmente sul territorio nazionale, personalmente presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora;

   c) per i richiedenti non rientranti nelle predette categorie, personalmente presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero.»;

   d) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera: «f) agli stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale attraverso atti che hanno messo in pericolo la propria vita oppure quella di altre persone;»;

   e) il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;

   f) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma; «1-ter) Il Ministero degli Interni si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero per le attività di notifica, scambio di documenti e informazioni nonché per lo svolgimento delle interviste al richiedente.»;

   g) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «La domanda d'asilo è presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge.».

   h) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;

    2) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».