Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nell'imminenza dell'accompagnamento alla frontiera ad opera delle forze di polizia, disposto in esecuzione di un provvedimento che comporta l'allontanamento dal territorio italiano, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni ed entro i successivi quattro giorni la Commissione ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).