Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento.