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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.160. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
2.160.
(inammissibile limitatamente ai capoversi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è' prevista come reato dalla legge italiana.
   5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
   5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
   5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta, la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

  1-ter: Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.
  1-quater: Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
  1-quinquies: All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione».

  1-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio».