Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) all'articolo 28-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “è considerata” sono sostituite dalle seguenti: “può essere considerata”;
2) le lettere b) ed f) sono soppresse;
3) alla lettera g), le parole “di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b), c), e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 3”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.».