Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti asilo con esigenze procedurali specifiche ed in particolare agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.