Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alle disposizioni in materia accesso alla procedura di domanda di protezione internazionale)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di frontiera» inserire le seguenti: «ed esclusivamente»;
b) le parole da: «o presso l'ufficio della questura», fino alla fine del periodo sono soppresse.
2) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato.