Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)
1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.