Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni.