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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

  1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.
  2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.