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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

  1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  2. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.