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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.016. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

  1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
  3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.
  4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e seguenti, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della Difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo
  5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Me medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.