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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sicurezza partecipata)

  1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».
  3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.